Competenze dei Geometri

a cura del Geom. Stefano Domeniconi

La presente sezione del sito nasce dall'esigenza di inserirsi nel dibattito giuridico e professionale reperibile in rete sul tema delle "Competenze professionali del Geometra" e per ristabilire una equità intellettuale rispetto a letture esegetiche "di parte". In particolare vuole essere una raccolta ragionata della giurisprudenza prodotta in riferimento alle compentenze in edilizia del Geometra libero professionista iscritto all'Albo.
 

NUOVE SENTENZE

Sentenza n. 361/2013

Il Geometra è pienamente titolato a progettare e dirigere architettonicamente il progetto di un fabbricato civile di modesta entità, con struttura in cemento armato, nel caso in cui il progetto e la DL “delle strutture” vengano affidati ad un ingegnere e un architetto.
Si sancisce, quindi, anche la netta distinzione tra progetto architettonico e progetto strutturale al fine della tutela di un interesse di sicurezza pubblica.

Sentenza n. 01773/2012

Questa sentenza per prima registra ufficialmente l'abrogazione del R.D. n°2229/39 che prevedeva l'esclusività di compentenza di ingegneri ed architetti in merito al progetto esecutivo di manufatti in conglomerato cementizio semplice o armato, ed apre la strada alla corretta intepretazione in merito alle competenze professionali del Geometra in ambito calcestruzzo armato.
 

SUI LIMITI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI


Sentenza n. 199/1993
Corte Costituzionale
 
… ha stabilito che l’espressione “modesta costruzione”, presente nell’art.16, “individua i limiti professionali del geometra”, ma risulta “generica e indeterminata".
“L’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono stabiliti” dall’art.16, alla lettera m) che appunto recita “Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza, quindi, escludere aprioristicamente l’uso di cemento armato…
Inoltre, chiarisce, che per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art.16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive,.... mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera.
Precisa in fine come "...non può ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici".
 
Sentenza n. 783/1974
Prefettura di Rimini
 
… un Geometra può redigere e firmare il progetto di un fabbricato civile con struttura in cemento armato di 2300 mc, in quanto non è decisivo il volume dell'opera ma, bensì, la difficoltà intrinseca nell'edificazione della stessa …
modesta è, infatti, da ritenere quella costruzione che, per i problemi tecnici che comporta, non eccede la normale competenza del progettista geometra quale essa è in un dato momento storico. (rif. Cassazione n°1474 del 13.05,1968).
 
Sentenza n. 683/2006
Tribunale di Aosta
 
… un Geometra può redigere un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione con struttura in cemento armato, articolato in tre livelli, di circa 1000 mc …(CTU svolta dal prof. Ing Silvio Valente, Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Facoltà di Ingegneria Politecnico di Torino). 

Sentenza n. 125/2012
Tribunale di Brescia 
I Geometri possono occuparsi della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità. Lo scorporo effettivo delle attività riferite agli aspetti architettonici da quelle connesse al cemento armato, che richiedono calcoli complessi, consente, infatti, a ciascun professionista (architetto o ingegnere da un lato, geometra dall'altro) di poter riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell'edificazione.
 

SULLA COLLABORAZIONE TRA GEOMETRA ED INGEGNERE DOVE IL GEOMETRA REDIGE IL PROGETTO ARCHITETTONICO MENTRE L'INGEGNERE QUELLO STRUTTURALE 


Sentenza n. 01105/2009
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
… un Geometra può presentare un progetto edilizio per la realizzazione di tre unità abitative abitativo in cemento armato …nei limiti dell’edificio modesto la progettazione architettonica di un fabbricato in cemento armato può essere eseguita da un geometra anche in zona sismica in quanto il progetto strutturale e D.L. nel caso è stato eseguito da un ingegnere...(Rif. Tar Salerno 9772/2010, Tar Catania 1253/2010,Consiglio di Stato V.83/1999, Tar Ancona 1241/2010)
Sentenza illuminante per la definizione della collaborazione tra geometra e ingegnere per la suddivisione tra progetto architettonico e strutturale (dove il progettista strutturale assorbe la completa responsabilità per l’incolumità delle persone).
 
Sentenza n. 3068/2003
Consiglio di Stato
 
… un Geometra può realizzare un fabbricato per civile abitazione, articolato su 2 piani e composto da 5 appartamenti, garage e cantina, dove il medesimo redige il progetto architettonico, mentre l’ingegnere redige il progetto strutturale. La responsabiltà strutturale è completamente in capo all’ingegnere che ne assorbe la paternità. Non è vietata la collaborazione, quindi, tra le due figure professionali nella suddivisione dei ruoli.
 
Sentenza n. 00566/1994
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
 
… un Geometra può redigere un progetto architettonico per la costruzione di un edificio di civile abitazione in cemento armato di volume di mc 3261 fuori terrra oltre a mc 1000 di piano interrato.
...è possibile la collaborazione tra un geometra e un ingegnere dove il geometra esegue il progetto architettonico mentre l’ingegnere quello strutturale poichè è possibile scindere le due attività progettuali in quanto, definita la struttura portante di un fabbricato da parte del tecnico abilitato, l’ulteriore attività progettuale (architettonica) si risolve con semplici opere di tamponamento volte a delimitare e distribuire gli spazi (cosa che spesso viene svolta da tecnici specializzati in soli complementi di arredo). 
 

SULL'INAMISSIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELLE COPETENZE DEI GEOMETRI DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI (Comuni, Provincie, Regioni)


Sentenza n. 3920/2010
Sentenza Tribunale Amministrativo Regione Puglia
 
Viene annullata la circolare prodotta da parte del Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia sull’interpretazione delle competenze dei geometri in zona sismica...che limitava, tra le altre cose, le compentenze professionali del geometra solo alla zona sismica 4
…viene chiarito, invece, che la materia della competenza professionale dei Geometri appartiene in via esclusiva al legislatore statale e non è ammesso intervento intepretativo che vada a modificare l’ordinamento giuridico esistete da parte di altri soggetti pubblici (in questo caso da una regione) e da dirigenti dei medesimi uffici.
La circolare annullata viene definita dal TAR “atto altamente lesivo ed illegittimo”.
Inoltre, viene chiarito che le limitazioni delle competenze in zona sismica da parte dei Geometri richiamate dalla circolare annullata non emergono in via diretta da alcuna legge statale.
 
Sentenza n. 6610/2008
Consiglio di Stato
 
… un Geometra può eseguire i piani di Smaltimento e la relativa consulenza tecnico-agronomica … viene chiarito, inoltre, che la materia della competenza professionale dei geometri appartiene in via esclusiva al legislatore e non è ammesso intervento sostitutivo o integrativo da parte di altri soggetti pubblici (nel caso di specie si trattava di amministrazione provinciale).

APPROFONDIMENTI NORMATIVI SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Nota congiunta tra il CNGeGL ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Verona